Servizi
Formazione Aziendale
Il D.Lgs. 81/2008, recentemente innovato dal D.Lgs. 106/2009, contempla la formazione, l’informazione e l’addestramento come dei percorsi necessari che devono seguire i lavoratori per apprendere le regole e le metodologie che fanno parte del sistema prevenzionistico.
Attraverso la formazione si intende insegnare ai lavoratori quel complesso di nozioni e procedure indispensabili, finalizzate al conseguimento di quelle capacità che permettono agli stessi di lavorare sia riducendo i rischi, sia tutelando la sicurezza personale.
Con l’informazione i lavoratori imparano a riconoscere, e di conseguenza a ridimensionare e a controllare, i rischi presenti in azienda.
Infine tramite l’addestramento i dipendenti si esercitano ad utilizzare in modo pratico e corretto le attrezzature, i macchinari, i dispositivi e tutte le strumentazioni che servono per le fasi di lavoro o per gli interventi resi necessari dalle situazioni di rischio.
La nostra mission è di aiutare il datore di lavoro proponendo pacchetti formativi personalizzati direttamente nella sua azienda attraverso FORMATORI specializzati e abilitati.
RSPP Esterno
Il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione può essere assunto direttamente dal Datore di Lavoro o, in alternativa, può essere affidato a dei professionisti esterni all’azienda che abbiano le capacità ed i requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi in azienda.
L’affidamento dell’incarico ad un professionista esterno si presenta come un’opportunità per il datore di lavoro in quanto presenta numerosi vantaggi:
- fornisce consulenza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- formalizza l’analisi dei rischi, redige ed aggiornati collaborazione con il datore di lavoro e il medico competente, il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.);
- pianifica gli interventi necessari al mantenimento di un elevato grado di salute e sicurezza ei luoghi di lavoro;
- predispone uno scadenziario per il progressivo adeguamento alla legge;
- organizza adeguate procedure per la gestione dei DPI;
- si assume l’onere di gestire tutta la documentazione relativa alla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- esonera il datore di lavoro dall’obbligo di seguire i corsi di formazione e di aggiornamento per RSPP;
- cura la formazione periodica dei lavoratori in relazione alla sicurezza, elabora i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- sottopone al datore di lavoro un resoconto dei sopralluoghi periodici mettendo in evidenza le anomalie riscontrate e le soluzioni da adottare;
- fornisce in ogni momento assistenza telefonica;
- organizza e partecipa alla riunione periodica in materia di tutela della salute e di sicurezza di cui all’art. 35 del Decreto.
Documenti
Documento valutazione dei rischi
Piano Emergenza ed Evacuazione
Progettazione Planimetrie Emergenza
Certificato Prevenzione Incendi
Redazione Documento HACCP
Gestione dei Dati Personali "Privacy"
Documento di Valutazione dei Rischi
Il Documento di Valutazione dei Rischi (o DVR) è un documento obbligatorio per legge, che raccoglie le valutazioni di tutti i rischi presenti in una azienda e le misure di prevenzione e protezione attuate e da attuare in essa.
L’obbligatorietà di questo documento è sancita dal D.lgs. 81/08, e dev’essere redatto da tutte le aziende con almeno un lavoratore (indipendentemente dalla forma contrattuale). Deve poi essere conservato nella stessa struttura in formato cartaceo o informatico. La mancanza di questo documento può portare a ingenti multe e sanzioni.
Questo documento, com’è facilmente intuibile, è un documento che cambia e si evolve con le esigenze e la struttura dell’azienda. Infatti, va aggiornato ogni qual volta l’organizzazione aziendale muti i suoi processi lavorativi o cambi i macchinari o semplicemente cambi o stravolga le strutture con ampliamenti o modifiche importanti ai propri layout. Molte aziende confondono il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) con il DUVRI (Documento unico valutazioni rischi interferenti) che è invece il documento specifico previsto dalla legge 81/08 per la gestione degli appalti (Art. 26).
Chi deve redigere il DVR?
Il compito di redigere questo documento è del Datore di lavoro di ogni azienda che, se privo di competenze in materia di sicurezza, può avvalersi di un consulente esterno, oppure può formare un lavoratore interno come RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) a cui affidare la gestione documentale in materia di sicurezza.
Questa figura, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione o RSPP, come stabilito dal D.lgs. 81/2008 è:
“persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.” Questo ruolo può essere appunto ricoperto sia un lavoratore dell’azienda (solitamente un dipendente che lavora da anni al suo interno) sia una figura esterna (consulente) che abbia intrapreso un percorso di formazione specifico e ottenuto le relative abilitazioni ministeriali (Corso RSPP MODULO A B C).
Solitamente la redazione del DVR avviene dopo un sopralluogo effettuato dal tecnico specializzato assieme al datore di lavoro o suo delegato. In questo sopralluogo vengono analizzati e valutati i rischi che rispecchiano tutta la realtà aziendale. Vengono visti i rischi legati al luogo fisico e insieme ad essi vengono valutate anche le attività lavorative di ogni singolo lavoratore. Oltre al luogo fisico quindi, la valutazione dei rischi deve tenere conto di tutto il processo produttivo: dei rischi uomo-macchina, di tutti quei prodotti e azioni che i lavoratori usano e compiono sia internamente che esternamente all’azienda per valutarne le potenzialità di infortunio o probabili malattie professionali.
Cosa deve contenere il DVR?
Il DVR deve contenere:
- La descrizione dell’azienda e l’organigramma della sicurezza
- La valutazione dei rischi generici per la salute e la sicurezza, presenti nella maggior parte delle realtà aziendali, a cui sono esposti i lavoratori;
- L’indicazione delle misure di prevenzione e protezione messe in atto dopo la valutazione;
- L’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione da mettere in atto per garantire il miglioramento della sicurezza sul luogo di lavoro.
- La valutazione dei rischi specifici. Quest’approfondimento viene inserito solo nel momento in cui se ne fa richiesta sul DVR. Ad esempio, aziende che operano in uno specifico settore con lavoratori esposti a rumori, vibrazioni, radiazioni o di prodotti chimici quali gas, vapore e/o liquidi.
Il documento di valutazione dei rischi deve riportare la data di redazione del documento, la firma del datore di lavoro, quella del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), del medico competente (ove previsto) e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), se presente.
Per alcune aziende ritenute a basso rischio esistono delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi, che consiste in un modello semplificato, proposto dal ministero del lavoro, che può essere usato come traccia per la predisposizione del DVR.
Quali sono le tempistiche per la redazione del DVR?
Il datore di lavoro è obbligato ad effettuare la valutazione dei rischi, elaborando il documento entro 90 giorni dalla data di inizio dell’attività.
Anzi, per dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi nel minor tempo possibile, sarebbe opportuno effettuare la stesura del DVR prima dell’inizio attività.
Ogni quanto dev’essere aggiornato il DVR?
Gli Artt. 28 e 29 del D.lgs. 81/08 non stabiliscono la data di scadenza del DVR, ma stabiliscono che tale documento deve essere aggiornato entro 30 giorni in seguito a:
Variazioni importanti del processo produttivo o dell’organizzazione aziendale, ad esempio l’introduzione di nuove mansioni, modifiche dei luoghi di lavoro e l’acquisto di nuovi strumenti;
Infortuni o mancati infortuni;
Mancanze o esigenze derivanti dai risultati della sorveglianza sanitaria o da indagini tecniche di rischio, ad esempio problemi di salute legati all’attività o risultati negativi dell’indagine fonometrica per il rischio rumore.
Quali sono le sanzioni previste per la mancata compilazione del DVR? E quali sono gli organi designati per il controllo?
In caso di mancata redazione del DVR entro i tempi stabiliti dalla legge, gli organi di controllo e gli enti addetti alla verifica possono predisporre sanzioni che vanno dai 3.000 fino ai 15.000 euro a carico del Datore di Lavoro, e pene detentive fino ad un massimo di otto mesi.
Inoltre, se dopo la sanzione dovesse persistere ancora una recidività nel redigere il DVR è prevista la sospensione dell’attività stessa.
Gli enti che possono effettuare i controlli sono i seguenti:
- ATS
- l’INPS;
- l’INAIL;
- I Vigli del Fuoco;
L’importanza che viene attribuita a questo documento è dovuta al fatto che non è solo un insieme di valutazioni su carta, ma una vera e propria “fotografia aziendale” che deve contenere importanti indicazioni e procedure per tutti i responsabili in azienda. Un vero e proprio progetto di miglioramento nel tempo delle condizioni di sicurezza aziendale, di organizzazione del lavoro e di continua evoluzione di tutte le attività che vengono svolte ad ogni livello gerarchico.
Proprio per questo motivo è importante che all’interno del documento di valutazione dei rischi oltre al piano d’intervento vi sia uno schema chiaro contenente l’organigramma aziendale con i nominativi delle figure responsabili della sicurezza in azienda.
Ci teniamo a precisare che seppure il sistema sanzionatorio sia previsto a tutti i livelli, il datore di lavoro per la sicurezza dei lavoratori, resta comunque sempre il massimo responsabile in azienda in caso di inottemperanza, negligenza o grave errore.
Piano di Emergenza ed Evacuazione
Il piano di emergenza ed evacuazione (PEE) è un documento da integrare al DVR ed è di grande importanza per affrontare le situazioni di rischio nel modo più efficace.
Il Piano di emergenza ed evacuazione è un elaborato sintetico, che include le operazioni che i lavoratori devono attuare per prevenire le situazioni di rischio in caso di emergenza e per abbandonare il luogo di lavoro – o la zona pericolosa – in modo tempestivo e sicuro.
I casi di emergenza possono essere diversi: incendi, esplosioni, crolli, allagamenti, fughe di gas, avarie, calamità naturali e ogni tipo di evento accidentale e non prevedibile.
Il PEE è un documento che deve essere presente sul posto di lavoro e, in base a quanto stabilito dal D.Lgs. 81/08 (articolo 43) e dal DM 10 marzo 1998 (articolo 5), esso risulta obbligatorio:
- per le attività con almeno 10 dipendenti;
- per le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, ai sensi del DPR 151/2011 (qui puoi consultare l’elenco completo)
Planimetrie Emergenza
La norma UNI ISO 23601:2014 Identificazione di sicurezza – Planimetrie per l’emergenza stabilisce i principi generali di progettazione delle planimetrie per l’emergenza, che contengono informazioni relative ai presidi antincendio, alle vie di fuga, all’evacuazione e al soccorso degli occupanti l’edificio. Possono essere utilizzate anche dalle forze di intervento in caso di emergenza.
Le planimetrie sono destinate ad essere esposte in aree pubbliche e nei luoghi di lavoro.
Fornitura DPI e Materiale Antincendio
Collaboriamo con aziende per la fornitura di dispositivi di protezione individuale certificati.
Abbiamo a disposizione anche collaborazioni con aziende leader del settore antincendio sia per la fornitura e la manutenzione ordinaria di presidi antincendio:
- Estintori
- Reti Idranti
- Pompe antincendio
- Luci di emergenza
- Rilevatori di fumo e gas
- Porte tagliafuoco
- Maniglioni antipanico
Offriamo consulenza e la disponibilità di fornire la segnaletica aziendale, per la sicurezza, per la segnalazione e la delimitazione.
Tutti gli articoli rispondono pienamente al D.Lgs. 81 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) e alla nuova norma UNI EN ISO 7010.
Certificato Prevenzione Incendi
Per lo svolgimento di molte attività, con riferimento ai locali utilizzati, è necessario il rispetto di alcune norme di sicurezza e di prevenzione incendi e, quindi, il controllo da parte dei vigili del fuoco. In questo caso, i titolari devono avviare la pratica di prevenzione incendi per la richiesta del parere per ottenere il certificato prevenzione incendi.
Attività soggette a certificato prevenzione incendi
Le attività soggette a certificato prevenzione incendi sono numerose e distinte in tre categorie:
1) Categoria A, attività a basso rischio e standardizzate: appartengono a tale categoria le attività che non sono suscettibili di provocare rischi significativi per l’incolumità pubblica e che sono contraddistinte da un limitato livello di complessità e da norme tecniche di riferimento. Tra le attività appartenenti alla categoria A sono annoverati:
– alberghi, agriturismi, campeggi e bed & breakfast che dispongono dai 25 a 50 posti letto;
– uffici con che hanno tra 300 e 500 persone presenti;
– autorimesse tra i 300 e i 1.000 mq;
– teatri e studi per le riprese cinematografiche e televisive fino a 25 persone presenti;
2) Categoria B, attività a medio rischio: vi rientrano le attività caratterizzate da una media complessità e da un medio rischio, nonché le attività che non hanno normativa tecnica di riferimento e non sono da ritenersi ad alto rischio. Tra le attività ricomprese nella categoria B:
– alberghi, agriturismi, campeggi e bed & breakfast che dispongono tra i 50 e i 100 posti letto;
– locali per la vendita al dettaglio o all’ingrosso di superfici comprese tra i 600 e i 1.500 mq;
– uffici che hanno tra 500 e 800 persone;
– autorimesse tra 1.000 e 3.000 mq;
3) Categoria C, attività a elevato rischio: si tratta di tutte le attività ad alto rischio e ad alta complessità tecnico-gestionale, quali ad esempio:
– teatri e studi televisivi con più di 100 persone presenti;
– strutture sanitarie e alberghi con oltre 100 posti;
– aziende e uffici con oltre 800 persone presenti.
L’elenco di tutte le attività soggette al certificato prevenzione incendi, è contenuto nell’allegato I del DPR 151/2011
Come ottenere il certificato prevenzione incendi
Per ottenere il certificato prevenzione incendi occorre presentare apposita richiesta al comando dei Vigili del Fuoco allegando la relativa documentazione. L’iter cambia a seconda del tipo di attività:
1) per le attività classificate nella Categoria A è sufficiente inviare al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive, terziarie e commerciali) il progetto dell’opera e una SCIA con allegata la documentazione che attesti la conformità dell’attività realizzata alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio. Una volta presentata la documentazione, l’impresa ottiene la ricevuta dal SUAP e può immediatamente cominciare la sua attività. I Vigili del Fuoco effettuano controlli a campione entro 60 giorni e rilasciano, dietro richiesta, una copia del verbale della visita tecnica;
2) per le attività classificate nella Categoria B è necessario rivolgersi al SUAP per ottenere il permesso di costruire: il SUAP invia ai Vigili del Fuoco il progetto del locale ed entro 60 giorni il Comando dà il parere sull’eventuale adeguatezza dell’opera alle norme antincendio. Dopo aver terminato la costruzione del locale, per avviare l’attività è sufficiente che l’impresa invii al SUAP una SCIA con allegata la documentazione che attesti la conformità dell’attività realizzata alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio. Al momento della consegna della documentazione, l’impresa ottiene dal SUAP una ricevuta che le consente di esercitare immediatamente la sua attività. I Vigili del Fuoco effettuano, entro 60 giorni, controlli a campione e rilasciano, dietro richiesta, una copia del verbale della visita tecnica;
3) per le attività classificate nella Categoria C, per ottenere il permesso di costruire l’edificio, si deve ricevere il parere positivo dei Vigili del Fuoco sul progetto: il SUAP a cui l’impresa si rivolge provvede a richiedere ai Vigili il parere preventivo di conformità del progetto, che viene rilasciato entro 60 giorni. Terminati i lavori, l’impresa invia al SUAP una SCIA con allegata la documentazione che attesti la conformità dell’attività realizzata alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio. Al momento della consegna della documentazione, la ricevuta ottenuta dal SUAP consente all’impresa di aprire l’attività immediatamente. I Vigili del Fuoco, entro 60 giorni, faranno visita all’impresa per controllare che siano rispettate tutte le norme antincendio e, in caso positivo, viene rilasciato il certificato prevenzione incendi.
Come presentare la documentazione ai Vigili del Fuoco
Aiutiamo il datore di lavoro a presentare le pratiche ai Vigili del Fuoco fino all’ottenimento dei certificati idonei attraverso professionisti specializzati del settore
Documento HACCP
Ogni azienda alimentare (chi lavora, deposita, somministra, confeziona o imballa generi alimentari) ha l’obbligo (REG. CE 852/04) di redigere il manuale HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) con l’aiuto di un consulente tecnico esperto di sicurezza alimentare, in collaborazione con il titolare o il responsabile della suddetta azienda. Il procedimento di redazione avviene dopo un sopralluogo mirato a identificare i rischi specifici dell’attività. L’aspetto fondamentale che deve prendere in considerazione il consulente è che ogni realtà è differente e quindi è indispensabile creare un documento su misura.
N.B. L’HACCP è un sistema che permette l’applicazione dell’autocontrollo: si tratta dunque di uno strumento che consente agli OSA (Operatori del Settore Alimentare) di conseguire un livello più elevato di sicurezza alimentare.
L’implementazione di un sistema HACCP viene certificato, come abbiamo precedentemente specificato, redigendo uno specifico manuale, che racchiude tutte le azioni e le verifiche necessarie per gestire correttamente:
Produzione
Somministrazione
Vendita degli alimenti
Il piano di autocontrollo HACCP si fonda su 7 principi:
- Identificazione e analisi dei pericoli: consiste nell’identificare i pericoli potenziali associati alla produzione di un alimento in tutte le sue fasi (dalla coltura/allevamento fino al consumo).
- Individuazione dei P.C.C. (Punti Critici di Controllo): è un punto, una fase o una procedura in cui è possibile o indispensabile attuare un controllo al fine di eliminare, prevenire o ridurre a limiti accettabili un pericolo.
- Definizione dei limiti critici: deve essere mantenuto sotto controllo ogni C.C.P.
- Definizione delle procedure di monitoraggio: viene attuata una serie di osservazioni e misure per tenere sotto controllo e entro i limiti critici i C.C.P.
- Definizione e pianificazione delle azioni correttive: stabilire le azioni da intraprendere qualora i C.C.P. non siano sotto controllo, al fine di riportarli alla normalità. L’efficacia è data dalla tempestività.
- Definizione delle procedure di verifica: procedure e prove supplementari per confermare il sistema HACCP sia efficace.
- Definizione delle procedure di registrazione: redazione della documentazione.
Il suddetto documento deve essere sempre presente all’interno dell’azienda, poichè deve essere fornito agli organi di controllo per eventuali verifiche.
Le sanzioni per chi non rispetta le norme in materia di igiene e sicurezza alimentare, strettamente legate al sistema HACCP prevedono una sanzione amministrativa e pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro.
Il mancato rispetto di norme in materia di sicurezza alimentare può portare anche a sanzioni più gravi.
La nostra azienda, grazie ai propri consulenti altamente specializzati, si occupa della redazione del Manuale secondo quanto indicato dalla normativa.
Privacy GDPR
Realizzazione di un Modello Organizzativo di Gestione e Controllo Privacy Dati Personali conforme al Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. GDPR, General Data Protection Regulation.
Azienda e DB Safety Srls attraverso i propri legali si impegnano alla Realizzazione, Attuazione ed Implementazione del Sistema di Gestione dei Dati Personali “Privacy” secondo quanto stabilito dal regolamento (UE) 2016/679 e D.Lgs. 101/2018:
- Assunzione Annuale dell’Incarico di DPO Data Protection Officer, RPD Responsabile della Protezione dei Dati, quando richiesto, se obbligatorio o su base volontaria.
- Start up di progetto
- Gap di Verifica di impatto GDPR (General Data Protection Regulation)
- Realizzazione Modello Organizzativo di Gestione e Controllo Privacy
- Formazione Interna
- Audit e Riesame
Consulenza per il Mantenimento del Sistema di Gestione
Audit e Riesame del Sistema di Gestione dei Dati Personali “Privacy”:
• Adeguamento a fronte di eventuali novità legislative o modifiche organizzative;
• Audit per verificare lo stato di conformità aziendale al Sistema di Gestione dei Dati Personali “Privacy”.
• Relazione sullo stato di conformità aziendale in base a quanto emerso dall’Audit Interno;
• Eventuale Revisione Documentale
Risultato previsto:
→ Attestazione che l’Azienda ha adottato, attuato ed implementato un Sistema di Gestione dei Dati Personali “Privacy”.